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Costituzione di società offshore - Guida pratica alla pianificazione fiscale


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Dividendi e gruppi di società

Approfondimenti > Fiscalità internazionale

Quando la tassazione non viola la libertà di stabilimento


Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia protagonisti gli utili distribuiti tra società infragruppo


La controversia riguarda una società di diritto tedesco, controllata sia da una società con sede nei Paesi Bassi che da una società con sede in Germania. Nel 1998 la società decide di distribuire gli utili prodotti negli anni precedenti in parti eguali tra le società controllanti.

La sentenza emessa in data odierna dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a definizione del procedimento C-284/06, riguarda la conformità del sistema impositivo tedesco ai principi comunitari sanciti dalla direttiva 90/435/Cee in materia di tassazione dei dividendi distribuiti tra società madri e figlie dislocate in distinti Stati membri.

La normativa europea
In particolare, l'articolo 4 della direttiva prevede che, in caso di distribuzioni degli utili da parte della società figlia, lo Stato della società madre può: astenersi dal sottoporre gli utili medesimi a tassazione o tassarli autorizzando, però, la società madre a dedurre dall'imposta versata "la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili…". Perché tale regola torni applicabile, il legislatore comunitario richieda che tra le società sussista una posizione di controllo non inferiore al 25%.

L'obiettivo della normativa Ue
Il regime comune di tassazione degli utili distribuiti così instaurato ha lo scopo di facilitare i raggruppamenti di società su scala comunitaria, evitando la doppia imposizione di utili distribuiti tra controllata e società madre aventi sede in Stati membri distinti. La stessa direttiva ha consentito, sino a tutto il 1996, alla Repubblica federale di Germania di applicare un'ulteriore ritenuta del 5 per cento sugli utili prodotti dalle società figlie stabilite sul suo territorio . Si tratta, ovviamente, di una misura "eccezionale" considerato che la direttiva vieta, in linea di principio, che lo Stato membro in cui ha sede la società controllata possa tassare i dividendi distribuiti in capo alla società madre stabilita in altro Stato.

La normativa tedesca
Ai sensi della normativa fiscale tedesca, l'imposta sui redditi delle società colpisce le società di capitali aventi in Germania la propria sede legale o amministrativa; mentre i redditi prodotti in territorio tedesco da società aventi la sede principale in altro Stato sono tassati solo in parte. L'aliquota normale è pari al 45%: viene prevista, tuttavia, una riduzione dell'aliquota (30%) a seconda che la società, anziché optare per la cd. "tesorizzazione" degli utili prodotti , opti invece, per la "distribuzione" dei medesimi agli azionisti. Il diritto tedesco prevede, inoltre, che il capitale distribuibile da una società per azioni sia suddiviso anche in quote (cd. incrementi patrimoniali) in linea generale esenti da tassazione. Per cui, la distribuzione di utili imputabile ai predetti incrementi patrimoniali è anch'essa esente

Le origini del contenzioso

La controversia riguarda una società di diritto tedesco, la Burda, controllata sia da una società con sede nei Paesi Bassi che da una società avente sede in Germania, la Burda Holding Gmbh. Nel 1998 la Burda decide di distribuire gli utili prodotti negli anni precedenti in parti eguali tra le società controllanti. La distribuzione viene, quindi, tassata al 30 per cento. A seguito dei controlli, le autorità fiscali tedesche accertano che la Burda aveva distribuito utili per un importo superiore a quello dei redditi imponibili e procedono, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 28 del testo unico delle imposte sulle società, alla riduzione dei diversi elementi del capitale proprio distribuibile ai soggetti ad imposta ad aliquota piena nonché alla compensazione degli utili distribuiti non più coperti, a seguito della riduzione effettuata, da capitale proprio distribuibile. Come in precedenza accennato, infatti, la tassazione del reddito delle società di capitali tedesche varia in ragione della percentuale degli utili distribuiti: per cui, ove risulti che l'importo di redditi dichiarati come "distribuiti" sia inferiore a quello accertato, occorre procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta. Il contenzioso scaturito si incentra sulla incompatibilità della normativa in parola con i principi della libertà di stabilimento e le regole dettate dalla direttiva 90/435: in particolare, si chiede alla Corte se le disposizioni predette sono illegittime nella parte in cui prevedono, in caso di distribuzione degli utili da parte di una società controllata alla sua società madre, la tassazione dei redditi e degli incrementi patrimoniali della società controllata che, invece, non sarebbero stati assoggettati a tassazione se fossero stati "tesorizzati" dalla controllata anziché distribuiti. Il sospetto è che si tratti di una sorta di "ritenuta alla fonte" vietata, come anticipato in premessa dall'articolo 5 della direttiva 90/435.

La posizione della Corte
Investita dalla questione, la Corte ha rilevato che il meccanismo contabile di correzione previsto dal citato articolo 28 non costituisce un'ipotesi di ritenuta alla fonte atteso che, nel caso in esame, il soggetto passivo inciso dal tributo (la Burda) non è detentore dei titoli (detenuti, invece, dalle società controllanti). Inoltre, a parere dei giudici, neanche è dato di intravedere nella controversia de quo una violazione della libertà di stabilimento. Si osserva, a tal proposito, che il principio sotteso a tale diritto consiste nell'assicurare che lo Stato ospitante riservi, anche ai non residenti, il beneficio del trattamento nazionale, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo in cui è stabilita la sede legale e/o amministrativa della società. Nel caso in esame l'utilizzo del meccanismo correttore, diretto ad evitare che un credito di imposta sia concesso per un'imposta non pagata, trova applicazione per una società residente in Germania. Poiché la sua applicazione non vale a modificare il carico fiscale della società controllata, a nulla rilevando il luogo in cui è localizzata la società madre, la Corte conclude che la normativa fiscale tedesca non conduca, rispetto alla società controllata, ad alcun trattamento discriminatorio.


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