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Contabilità corretta, rettifica impossibile? Occhio alla presunzione
In materia di Iva l'infedeltà dei dati dichiarati può essere desunta anche da elementi indiziari
È legittima l'attribuzione della qualifica di presunzioni gravi, precise e concordanti alle rettifiche operate a seguito dell'accertamento, in sede di verifica, della consistenza delle rimanenze iniziali e finali, derivante dalla contestazione di acquisti senza fattura, pur in presenza di contabilità formalmente tenuta in maniera corretta.
È questo il principio statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 16430 del 18 giugno 2008, con la quale è stato confermato un consolidato orientamento in materia di validità degli elementi indiziari ai fini della legittimazione del potere di accertamento da parte dell'ufficio.
La vicenda
Il caso in questione riguarda la rettifica operata da un ufficio Iva nei confronti di una società di capitali, a seguito della contestazione di acquisto di cemento senza fattura da cedenti non identificati. Il ricorso presentato dalla società veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la successiva sentenza della Ctr, emessa a seguito dell'appello presentato dall'ufficio, confermava la decisione di primo grado.
L'Amministrazione finanziaria, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, presentava ricorso per Cassazione sulla base di due motivi tra loro correlati:
1. erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360 del Cpc n. 5
2. violazione e falsa applicazione del Dpr 633/1972, articolo 54, in relazione all'articolo 360, n. 3, Cpc.
Con il primo motivo di doglianza, l'ufficio contestava alla Ctr di aver basato la propria decisione sulla sola constatazione della regolare tenuta delle scritture contabili da parte della società sottoposta ad accertamento, senza tenere in nessuna considerazione i rilievi di merito presentati dall'ufficio in sede di rettifica della dichiarazione. Una siffatta motivazione - secondo l'Amministrazione - non poteva considerarsi idonea a rappresentare le effettive ragioni del convincimento del giudice, mancando del tutto ogni "argomentazione in merito alla fondatezza o meno dei motivi di appello dedotti dall'Ufficio".
Correlato a quanto sopra indicato risulta essere, almeno in parte, il secondo motivo di censura opposto dall'Amministrazione, con il quale veniva contestata la violazione della norma di cui all'articolo 54 del Dpr 633/1972, che prevede espressamente la possibilità di procedere a rettificare una dichiarazione infedele, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando "le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte…anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondate entrambe le censure presentate dall'ufficio.
I giudici di legittimità hanno, preliminarmente, osservato che la motivazione della sentenza della Ctr risultava effettivamente insufficiente poiché, a fronte dei precisi rilievi formulati dall'ufficio accertatore in merito alla idoneità delle rimanenze iniziali e finali a costituire "elementi certi e concreti" da cui desumere acquisti di cemento senza fatturazione, si limitava a constatare la regolare tenuta, da un punto di vista formale, della contabilità e a rilevare che i primi giudici avevano motivato la propria decisione sostenendo che la rettifica operata si basava su presunzioni semplici.
La posizione assunta dalla Corte in merito a tali valutazioni si è basata principalmente su una duplice considerazione:
" da una parte, non è consentito al giudice di merito, in sede di impugnazione, di opporre motivazioni del tutto vaghe o espressioni stereotipe, senza esaminare nel merito le censure presentate dal ricorrente ed esporre chiaramente i motivi per i quali le stesse sono considerate infondate
" dall'altra, la motivazione per relationem deve essere ritenuta legittima solo qualora il giudice dimostri di aver valutato criticamente il contenuto della sentenza impugnata e i motivi di impugnazione.
La fondatezza del ricorso presentato dall'Amministrazione è stata, pertanto, riconosciuta dalla Cassazione per il fatto che nel caso di specie i giudici di secondo grado avevano omesso del tutto di valutare i rilievi formulati dall'ufficio e, nello stesso tempo, non avevano rilevato che in materia di Iva, l'infedeltà dei dati dichiarati può essere "indirettamente desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti, in presenza delle quali è invero consentita la rettifica delle dichiarazioni annuali presentate dal contribuente anche in presenza di scritture regolarmente tenute e formalmente corrette".
In definitiva, la Corte ha affermato che la Commissione tributaria ha il potere-dovere di valutare la ricorrenza delle condizioni che legittimano il potere di accertamento dell'ufficio nei casi in cui questo viene posto in discussione nel corso di un giudizio tributario e, di conseguenza, di verificare la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento in rettifica operato dall'ufficio. Qualora, infatti, le presunzioni possano essere ricavate da indizi aventi i requisiti sopra richiamati, esse costituiscono, senza la necessità di ulteriori prove, fonte di convincimento del giudice di merito, che dovrà, pertanto, accertare se "gli elementi indiziari a disposizione presentino i predetti caratteri, mediante un prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 1575/2007)".
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la Cassazione ha ritenuto, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, di dover rinviare ad altra sezione della Ctr interessata la causa in oggetto, al fine di valutare opportunamente gli ulteriori accertamenti di fatto ritenuti necessari.
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